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						| PEC: 
						NORMATIVA DI RIFERIMENTO |  
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									La Normativa di Riferimento per il 
									servizio di PEC è costituita da: 
									
									
									
									
										
										DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (G.U. 
										28 aprile 2005, n. 97) disciplina le 
										modalità di utilizzo della PEC non solo 
										nei rapporti con la PA, ma anche tra 
										privati cittadini; 
									
										
										Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 
										contenente le “Regole tecniche per la 
										formazione, la trasmissione e la 
										validazione, anche temporale, della 
										posta elettronica certificata", 
										pubblicato nella G.U. del 15 novembre 
										2005, n. 266, che specifica tutti i 
										requisiti tecnico-funzionali che devono 
										essere rispettati dalle piattaforme 
										utilizzate dai Gestori accreditati per 
										erogare il servizio; 
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									La Normativa Primaria - art 15, comma 2, 
									della legge 59/97: 
									“Gli atti, dati e documenti formati dalla 
									pubblica amministrazione e dai privati con 
									strumenti informatici o telematici, i 
									contratti stipulati nelle medesime forme, 
									nonché la loro archiviazione e trasmissione 
									con strumenti informatici, sono validi e 
									rilevanti a tutti gli effetti di legge” |  
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									L. 3/2003 art 27 - collegato alla 
									finanziaria 2003 (Disposizioni in materia di innovazione 
									tecnologica nella pubblica amministrazione)
 
									
									
										7. Il Ministro per l’innovazione 
										e le tecnologie assicura il raccordo con 
										il Ministro per la funzione pubblica 
										relativamente alle innovazioni che 
										riguardano l’ordinamento organizzativo e 
										funzionale delle pubbliche 
										amministrazioni.
									
										8. Entro un anno dalla data di 
										entrata in vigore della presente legge 
										sono emanati uno o più regolamenti, ai 
										sensi dell’articolo 117, sesto comma, 
										della Costituzione e dell’articolo 17, 
										comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
										400, per introdurre nella disciplina 
										vigente le norme necessarie ai fini del 
										conseguimento dei seguenti obiettivi:
									
										...e) estensione dell’uso della 
										posta elettronica nell’ambito delle 
										pubbliche amministrazioni e dei rapporti 
										tra pubbliche amministrazioni e privati; 
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									Codice dell'Amministrazione Digitale 
									- D.L. del 7 marzo 2005, n. 82 
									
									
										Art. 6 Le pubbliche 
										amministrazioni utilizzano la posta 
										elettronica certificata per ogni scambio 
										di documenti e informazioni con i 
										soggetti interessati che ne fanno 
										richiesta e che hanno preventivamente 
										dichiarato il proprio indirizzo di posta 
										elettronica certificata. 
									
										Art. 47 Le pubbliche 
										amministrazioni devono istituire almeno 
										una casella di posta elettronica 
										istituzionale ed una casella di posta 
										elettronica certificata.
									
										Art. 48 La trasmissione 
										telematica di comunicazioni che 
										necessitano di una ricevuta di invio e 
										di una ricevuta di consegna avviene 
										mediante la posta elettronica 
										certificata |  |  |   |